| ATTO COSTITUTIVO |
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| STATUTO |
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Articolo primo
I detti signori/e: Giulio Marco Masi, Elena Murdaca, Maddalena Parolin, Rosanna
Pilotti, addì 25 maggio 2006, dichiarano di costituire il comitato denominato "Comitato per
la Pace nel Caucaso" (CPC).
Articolo secondo
Il comitato ha sede a Trento, in via Brennero 108.
Articolo terzo
Il comitato ha lo scopo di promuovere la tutela dei diritti civili nel Caucaso
con l'esclusivo perseguimento di finalita' di solidarieta' sociale a favore
delle popolazioni di quell'area. Compito del CPC sarà quello di impegnarsi presso
istituzioni, università, scuole o altri enti di carattere formativo per attivare
percorsi di istruzione e formazione limitatamente a programmi nel quadro degli
aiuti umanitari nei confronti di persone svantaggiate vittime degli effetti
prodotti dal perdurare dei conflitti. Un'altro compito del CPC consiste nel
favorire l'assistenza delle vittime della guerra in Cecenia, in particolare
i rifugiati e i bambini mutilati dalle mine anti-uomo e affetti da gravi sintomatologie
tipiche dei conflitti bellici, affinché possano essere curati presso strutture
ospedaliere e mediche in Italia. Fine del CPC è inoltre la promozione di una
cultura di pace rivolta ai conflitti che colpiscono le regioni caucasiche tramite
la sensibilizzare dell'opinione pubblica, i mezzi d'informazione, le istituzioni
e le forze politiche sul conflitto in Cecenia che si trascina ormai da più di
undici anni e la divulgazione dell'informazione concernente la violazione dei
diritti umani e la grave situazione umanitaria della popolazione civile nel
Caucaso, in particolare nella Repubblica Cecena. Accanto al mandato formativo,
l'obiettivo del CPC sarà anche quello di organizzare iniziative che incoraggino
il dialogo, azioni nonviolente ed un processo di riconciliazione tra le parti
che favoriscano una risoluzione pacifica del conflitto e l'instaurazione di
uno spirito di fiducia volti alla risoluzione dei conflitti dell'area caucasica.
Principio irrinunciabile è la nonviolenza e la condanna senza mezzi termini
del terrorismo, siaesso compiuto da gruppi non legati ad uno stato che operato
da eserciti nazionali.
Articolo quarto
Le modalità per la realizzazione dello scopo del CPC consistono nel promuovere
iniziative di informazione quali conferenze, mostre, cineforum, incontri e testimonianze
di personalità autorevoli ed esperti del settore, con il coinvolgimento delle
ONG umanitarie e impegnate nella tutela dei diritti umani. Il CPC si impegnerà
inoltre nell'organizzare incontri di pace e dialogo tra le parti in conflitto.
Articolo quinto
La qualifica di organizzatori verrà assunta dagli stessi promotori, come sopra
identificati, i quali assumono la gestione dei fondi raccolti nonché dei loro
frutti per la loro destinazione allo scopo di cui al precedente articolo terzo.
Articolo sesto
Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si applicano le norme
del codice civile e delle altre leggi vigenti.
Articolo settimo
Tutte le spese, imposte e tasse del presente e successive sono a carico del
costituito comitato.
STATUTO DEL COMITATO PER LA PACE NEL CAUCASO ONLUS
Art.1
E' costituito con sede a Padova, via Alvise Cornaro 1/b, 35100 Padova, c/o il
Club Unesco, il comitato denominato "Comitato per la Pace nel Caucaso"-
organizzazione non lucrativa di utilità sociale" (Onlus) di seguito detto
CPC Onlus. L'Ente ha l'obbligo di utilizzare la denominazione di cui al primo
cpv. piuttosto che quella abbreviata di CPC Onlus in qualsiasi rapporto con
terzi.
Art.2
Il CPC ha lo scopo di promuovere la tutela dei diritti civili nel Caucaso con
l'esclusivo perseguimento di finalita' di solidarieta' sociale a favore delle
popolazioni dell'area. Compito del CPC sarà quello di impegnarsi presso istituzioni,
università, scuole o altri enti di carattere formativo per attivare percorsi
di istruzione e formazione limitatamente a programmi nel quadro degli aiuti
umanitari nei confronti di persone svantaggiate vittime degli effetti prodotti
dal perdurare dei conflitti. Un'altro compito del CPC consiste nel favorire
l'assistenza delle vittime della guerra in Cecenia, in particolare i rifugiati
e i bambini mutilati dalle mine anti-uomo e affetti da gravi sintomatologie
tipiche dei conflitti bellici, affinché possano essere curati presso strutture
ospedaliere e mediche in Italia. Fine del CPC è inoltre la promozione di una
cultura di pace rivolta ai conflitti che colpiscono le regioni caucasiche tramite
la sensibilizzare dell'opinione pubblica, i mezzi
d'informazione, le istituzioni e le forze politiche sul conflitto in Cecenia
che si trascina ormai da più di undici anni e la divulgazione dell'informazione
concernente la violazione dei diritti umani e la grave situazione umanitaria
della popolazione civile nel Caucaso, in particolare nella Repubblica Cecena.
Accanto al mandato formativo, l'obiettivo del CPC sarà anche quello di organizzare
iniziative che incoraggino il dialogo, azioni nonviolente ed un processo di
riconciliazione tra le parti che favoriscano una risoluzione pacifica del conflitto
e l'instaurazione di uno spirito di fiducia volti alla risoluzione dei conflitti
dell'area caucasica. Principio irrinunciabile è la nonviolenza e la condanna
senza mezzi termini del terrorismo, sia esso compiuto da gruppi non legati ad
uno stato che operato da eserciti nazionali. E' fatto divieto al CPC di svolgere
attività diverse da quelle esplicitate in questo articolo, a eccezione di quelle
a esse direttamente connesse.
Art.3
La durata del CPC viene stabilita in connessione al raggiungimento dello
scopo.
Art.4
Sono organi del comitato: - l'Assemblea dei Promotori - il Presidente e il vice-Presidente
Art.5
L'Assemblea dei Promotori è composta da Giulio Marco Masi, Elena Murdaca, Maddalena
Parolin e Rosanna Pilotti. E' presieduta dal Presidente ovvero, in sua assenza,
da un promotore nominato dall'assemblea. L'assemblea: - delinea gli indirizzi
generali dell'attività del Comitato; - elegge al suo interno un Presidente;
- approva il bilancio o il rendiconto; - delibera sulle modifiche del presente
statuto; - delibera lo scioglimento e la liquidazione del comitato e la devoluzione
del suo patrimonio. L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione
con la presenza di metà più uno degli aderenti, in seconda convocazione qualunque
sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei
voti dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto, i soci maggiori di età
hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni del presente
statuto e l'approvazione del bilancio o rendiconto.
Art.6
Il Presidente ha la legale rappresentanza del Comitato di fronte ai terzi e
in giudizio e da esecuzione alle delibere dell'assemblea. La durata della carica
di Presidente del CPC è di due anni.
Art.7
Il patrimonio del comitato è costituito dai fondi raccolti per pubblica sottoscrizione
o per ricevimento delle donazione di privati. I fondi che concorrono a determinare
il patrimonio devono essere utilizzati per l'esclusivo scopo di supportare le
iniziative del Comitato e alle attività a questo scopo connesse.
Art.8 In caso di scioglimento del comitato per qualunque causa, il patrimonio
deve essere devoluto ad altra Onlus, sentito l'organo di controllo di cui all'art.
3,c.190 della L. 662/96 e successive modificazioni.
Art.9 Il comitato ha l'obbligo di non distribuire, neppure in modo indiretto,
i fondi raccolti o ricevuti.
Art.10 Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si applicano
le norme del codice civile e quelle delle altre leggi vigenti ed, in particolare,
di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.